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Giovedì 25 Aprile 2024
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Fipe: un codice per regolamentare la movida

Presentato il «codice etico» composto da nove punti per i pubblici esercizi che animano la movida catanese finalizzato a porre fine a polemiche e dissapori che spesso hanno contrapposto i gestori dei locali e i residenti delle aree interessate infastiditi dai rumori della vita notturna dei giovani catanesi.

16/02/2010

Un Codice Etico di autoregolamentazione per gli operatori commerciali del centro storico. L`hanno tenuto a battesimo a Catania il presidente regionale della FIPE Dario Pistorio, dal sindaco Raffaele Stancanelli e dal vice questore Corrado Fatuzzo.
Il Codice nasce dal desiderio di riconciliare residenti e commercianti che operano nel centro storico, in quell`area cioè della «movida» catanese tante volte causa di dissapori tra gestori di locali di intrattenimento e abitanti infastiditi da suoni e rumori fino a notte fonda. Il codice comportamentale vuole anche difendere gli operatori commerciali seri, quelli che rispettano le regole, pagano le tasse per il suolo pubblico, rispettano gli orari di chiusura dei locali, si attengono alle norme che riguardano le emissioni sonore, non somministrano alcolici ai minori.
Il Codice Etico si compone di nove articoli, senza obblighi per nessuno di attenersi, ma solo un invito ad attenersi ad esse. Chi le viola, però, rischia fino all`espulsione dalle organizzazioni di categoria.

I 9 ARTICOLI


  1. IMMISSIONI ACUSTICHE
    Esiste una normativa ministeriale, recepita dal Comune, che deve essere rispettata per evitare sanzioni e ridurre al minimo lo "scontro" con i residenti.
  2. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
    Innanzitutto, occorre rispettare gli spazi assegnati dal Comune. Ciò dovrebbe bastare a evitare «incomprensioni» con l'esercizio commerciale limitrofo e inutili diatribe con il residente. Qualora, però, nonostante il rispetto di tali spazi, ci si renda conto della limitazione di diritti altrui, si ritiene opportuno che l'esercente provveda a ovviare all'inconveniente sorto.
  3. QUALITÀ DI ALIMENTI E BEVANDE
    Riteniamo debba considerarsi questione centrale e della massima importanza. Sia la normativa comunitaria che quella nazionale hanno posto l'attenzione e stimolato l'adozione di metodiche di tracciabilità degli alimenti per assicurarne la sicurezza, essendo garanzia dell'intera collettività un'elevata qualità dei prodotti.
  4. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICi A SOGGETTI A RISCHIO
    Divieto assoluto di somministrazione di sostanze alcoliche a chi si trovi in condizioni di sovraeccitazione e/o di ebbrezza, ai minorenni, in guisa tale da costituire un attentato all'incolumità personale e a quella di altri avventori, nonché dar luogo a probabili cause di schiamazzi notturni o altre problematiche di ordine pubblico. Il divieto di adulterato o contraffazione è punito a norma di legge secondo gli art. 442 e 444 del codice penale, al fine di tutelare i consumatori finali.
  5. FILIERA CORTA
    Le imprese si impegnano a promuovere, verso la propria clientela, la filiera corta a tutela dell'agricoltura locale e le coltivazioni biologiche, diffondendo rispetto dell'ambiente e delle nostre tradizioni alimentari.
  6. ACCOGLIENZA DELLA CLIENTELA
    Il servizio ai tavoli dovrà essere svolto con la massima cura, attenzione, educazione e cordialità. Sarebbe utile che il menu si presentasse redatto almeno in una lingua straniera (preferibilmente inglese) e fosse esposto all'esterno dei locali; mentre è già obbligatorio esporre i prezzi delle singole portate.
  7. INSTALLAZIONE DEI DEHORS (TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI...)
    L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata. Qualora il richiedente non ottenga il nulla osta, può chiedere l'attivazione di un tavolo di concertazione presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione comunale. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza del dehors dall'edificio non inferiore a metri 2. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storico-ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20. Mantenere liberi gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, di polizia e della raccolta dei rifiuti. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. L'eventuale occupazione di suolo pubblico in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) è limitata a due posti auto. Nei dehors è vietata la diffusione di musica.
  8. PULIZIA DEI LUOGHI
    La pulizia costituisce indice preminente di scelta di un locale da parte del consumatore. È auspicabile che si inizi ad attuare una raccolta differenziata dei rifiuti.
  9. ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA
    Si costituiscono Comitati di zona al fine di controllare l'applicazione delle norme del codice etico e di raccogliere informazioni, osservazioni, richieste, quesiti.

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