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Carta di qualificazione del conducente. Nuovi chiarimenti sullobbligo del possesso e sul rilascio.

Con circolare 10 agosto 2007 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito nuovi chiarimenti sull`obbligo del possesso e sul rilascio della carta di qualificazione del conducente* (CQC), ai sensi della normativa costituita dal decreto legislativo 286/2005 e dal decreto dirigenziale attuativo 7 febbraio 2007.Detti chiarimenti abrogano quelli con essi contrastanti, già diramati il 27 marzo

22/09/2007

Con circolare 10 agosto 2007 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito nuovi chiarimenti sull`obbligo del possesso e sul rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC), ai sensi della normativa costituita dal decreto legislativo 286/2005 e dal decreto dirigenziale attuativo 7 febbraio 2007.
Detti chiarimenti abrogano quelli con essi contrastanti, già diramati il 27 marzo scorso dalla stessa Motorizzazione.
Tra i conducenti obbligati a possedere la CQC, la Motorizzazione annovera ora espressamente tutti i dipendenti delle imprese di trasporto in conto proprio assunti con la qualifica di autista (mentre con la precedente circolare del 27 marzo aveva escluso tutto il conto proprio dall`obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente).
Detto chiarimento non soddisfa completamente la scrivente Confederazione, che con lettera del 27 aprile 2007 (a firma congiunta con tutte le altre Associazioni di autotrasporto) aveva chiesto alla Motorizzazione di chiarire nettamente che tutto il conto proprio è soggetto all`obbligo del possesso della CQC, eccettuato il caso previsto dalla lettera g), dell`art. 17, del D. Lgv. 286/2005 (secondo la quale la carta di qualificazione non è richiesta ai conducenti «dei veicoli che trasportano materiale attrezzature, utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attività principale del conducente»).
Si tornerà quindi a far presente la situazione al Ministero, al fine di ottenere una pronuncia definitiva in materia.
In merito al rilascio della CQC in esenzione dal corso di qualificazione iniziale e dal relativo esame (o, come dice la circolare, «per documentazione»), la Motorizzazione risolve ora il problema della data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi chiarendo:

  • da un lato, che questi sono validi dal 5 aprile 2007 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale);
  • dall`altro, che solo i titolari di patente di guida della categoria C o C+E alla data del 4 aprile 2007 residenti in Italia, possono chiedere la CQC per esenzione, mentre coloro che hanno ottenuto detta patente a partire dal 5 aprile 2007 «non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere l`esame».
    Quanto sopra discende dall`art. 17 del D.Lgv. 286/2005, come attuato in particolare dall`art. 8, comma 3 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007.
    Per i conducenti residenti in Stati non appartenenti all`Unione Europea o al SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto italiana, la circolare precisa ora che ai fini del rilascio della carta in esenzione va prodotta (da parte del legale rappresentate dell`impresa dove lavora) l`attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con l`impresa italiana redatta secondo il modello da essa fornito in allegato.
    Fra i termini di applicazione della normativa per l`obbligo della CQC, la circolare ribadisce che per quel che concerne il trasporto di cose, l`obbligo di condurre veicoli con la carta di qualificazione decorre soltanto dal 10 settembre 2009 (in applicazione dell`art. 14 della direttiva CE 2003/59). Per cui coloro che ottengono la patente C dal 5 aprile 2007 potranno regolarmente condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci sino al 9 settembre 2009.
    Oltre tale data saranno assoggettati alla sanzione amministrativa di cui al comma 15 dell`art. 116 del codice della strada.
    Si suggerisce quindi a tutte le aziende di autotrasporto associate di verificare, all`atto dell`assunzione di nuovi autisti, se questi possiedono o meno la CQC o sono nella facoltà di richiederla per esenzione. In caso contrario, di subordinare l`assunzione a quando il soggetto avrà ottenuto la carta di qualificazione in questione.
    Per il resto, la nuova circolare riporta disposizioni analoghe alla precedente in ordine ai conducenti esentati dall`obbligo di possedere la CQC (art. 16 del D.Lgv. 286/2005), al calendario annuale per richieste della carta in esenzione secondo il cognome dell`autista:
    Iniziale del cognome del Conducente Inizio della richiesta
    Dalla A alla Fdal 5 aprile 2007
    Dalla G alla Mdal 5 luglio 2007
    Dalla N alla Rdal 5 ottobre 2007
    Dalla S alla Zdal 5 gennaio 2008

    Ai moduli ed alla documentazione relativa alla richiesta di rilascio, che - si ricorda - può essere presentata presso qualsiasi Ufficio Provinciale della Motorizzazione (non necessariamente presso quello di residenza dell`interessato).
    La nuova circolare conferma che un conducente non può in alcun modo anticipare la richiesta della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può in ogni caso posticiparla (ad esempio un conducente di nome Bianchi, può anche presentare la domanda di CQC in esenzione a novembre 2007, mentre il conducente di nome Verdi non può affatto presentarla a ottobre 2007).
    Trascorsi tre anni (cioè dopo il 5 aprile 2010) non sarà tuttavia più possibile richiedere la CQC in esenzione.
    Da ultimo la circolare riporta chiarimenti in ordine al rilascio del duplicato della CQC (punto 3) ed alla possibilità di ottenere la conversione della carta di qualificazione rilasciata in altri Stati comunitari (punto 4).

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