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Concessioni demaniali: TAR stabilisce proroga al 31 dicembre 2020

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO VALUTA COMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2020 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DALLA REGIONE SICILIANA

Catania, 25/07/2016

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO VALUTA COMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIOLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2020 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DALLA REGIONE SICILIANA

Dopo appena sette giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016 sulla interpretazione della normativa europea in relazione alla legge nazionale italiana in materia di proroga automatica al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime per attività turistiche ricreative e specificamente sull'obbligo o meno di procedere ad aste pubbliche per l'affidamento di tali concessioni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza di Catania (Presidente Gabriella Guzzardi estensore Giuseppa Leggio) con ordinanza del 21 luglio 2016 resa sul ricorso proposto da uno stabilimento balneare della provincia di Catania assistito dall'Avvocato Giuseppe Sciuto del Foro di Catania, ha affermato e riconosciuto che nella Regione Siciliana continua a mantenere piena validità ed efficacia la norma nazionale sulla proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative in quanto non osta con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 luglio 2016.

L'Avvocato Giuseppe Sciuto, legale del SIB Catania, commentando l'ordinanza ottenuta dal Giudice Amministrativo ha dichiarato: «Si tratta di una decisione straordinaria per la tempestività e per i contenuti di diritto, nonché di grandissima rilevanza per l'intero settore degli operatori balneari siciliani in quanto si riconosce che le concessioni demaniali, già prorogate con scadenza al 31 dicembre 2020 dalla Regione Siciliana, continuano a mantenere piena validità ed efficacia sino a tale data di scadenza, con garanzia del rispetto del principio della certezza del diritto e degli investimenti economici già eseguiti dalle imprese del settore balneare».

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