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Sicurezza sul lavoro, differiti alcuni termini

Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 ha differito al 1 gennaio 2009 l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli in

05/06/2008

Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 ha differito al 1 gennaio 2009 l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008);
Lo stesso DL ,inoltre, differisce al primo gennaio 2009 il termine a partire dal quale le visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2 dell'articolo 41 del Dlgs. 81/2008, non potranno essere effettuate in fase preassuntiva.

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