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Nuovi Obblighi per le Società

La legge n.88/2009 ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del codice civile relativi agli obblighi di pubblicità per alcuni tipi di società ed al regime sanzionatorio in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese.Le società soggette all`obbligo d`iscrizione al R.I., devono indicare nei documenti e nella corrispondenza (quali ad esempio atti, contratti, fattur

11/09/2009

La legge n.88/2009 ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del codice civile relativi agli obblighi di pubblicità per alcuni tipi di società ed al regime sanzionatorio in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese.
Le società soggette all`obbligo d`iscrizione al R.I., devono indicare nei documenti e nella corrispondenza (quali ad esempio atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc.) le seguenti informazioni:

  • sede della società;
  • ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione;
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall`ultimo bilancio (società di capitali);
  • stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;
  • stato di unipersonalità (spa ed srl).
Con le modifiche introdotte dall`art. 42 all`art. 2250 C.C. viene fatto obbligo alle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web di cui dispongono le società stesse.
Per le società di capitali la legge 88/2009 ha inoltre previsto la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è obbligatoria l`iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza fra l`atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell`atto in lingua italiana.
Dal 29 Luglio, tutte le società che omettono di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dal novellato art. 2250 c.c. incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell`articolo 2630 c. c. - da porsi a carico di ciascun componente l`organo amministrativo.

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