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Comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: nuove istruzioni INAIL

L`Inail con circolare n. 43 del 25 agosto u.s. ha fornito le istruzioni operative relative alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in funzione al nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto u.s. pubblicato in G.U. del 5 agosto 2009, che modifica il Testo Unico sulla sicurezza.Si ricorda che l`obbligo era stato introdotto dal

08/09/2009

L`Inail con circolare n. 43 del 25 agosto u.s. ha fornito le istruzioni operative relative alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in funzione al nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto u.s. pubblicato in G.U. del 5 agosto 2009, che modifica il Testo Unico sulla sicurezza
. Si ricorda che l`obbligo era stato introdotto dal d.lgs. 81/08 con cadenza annuale e il termine era stato poi prorogato al 16 agosto 2009. Con le modifiche apportate dal d.lgs. 106/09 cade l`obbligo introdotto dal d.lgs. 81/08 di comunicare con cadenza annuale all'INAIL il nominaivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La comunicazione va effettuata una sola volta al momento della nomina e va ripetuta solo in caso di nuova elezione o nuova designazione del RLS.
Pertanto i datori di lavoro che hanno già ottemperato secondo le istruzioni emanate dall`Istituto in attuazione del D.lgs. 81/08 comunicando il nominativo con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non dovranno effettuare alcuna nuova comunicazione, a meno che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dal 1° gennaio 2009 alla data della Circolare Inail (25 agosto).
I datori di lavoro che non hanno inviato la comunicazione devono inviare la segnalazione del nominativo per la prima volta seguendo le nuove procedure operative indicate nella circolare 43 del 25 agosto. Per le aziende ove non è stato eletto o designato il RLS, l`obbligo di comunicazione scatterà in occasione della prima elezione o designazione del RLS.
Eventuali successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo in caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello cia comunicato. In mancanza di nuova comunicazione viene ritenuta immutata la situazione già comunicata.
L`Inail evidenzia nella nota come l`elezione non costituisca un obbligo per il datore di lavoro, ma una facoltà per i lavoratori, solo ai quali spetta di esercitarla. Il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non può ingerire in alcuna forma o modo. In assenza di tale designazione interverrà il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza.
La denuncia va fatta on line sul sito dell`Inail previa registrazione e solo se si dovessero presentare problemi tecnici per l`invio on-line, eccezionalmente la comunicazione potrà essere inviata tramite FAX al numero 800657657, utilizzando l`apposito modello reperibile presso le sedi INAIL o dal portale dell`Istituto.

Documenti Allegati
Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 comunicazione RLS

La circolare modifica le istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro relative alla comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare la comunicazione da parte del datore del lavoro del RLS all'INAIL non è più annuale, ma va effettuata una sola volta al momento della designazione e va ripetuta solo in caso di nuova designazione. Scarica Apri allegato

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