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Sabato 20 Aprile 2024
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Agevolazioni per il recupero dei crediti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni

Sulla G.U. di giovedì 9 luglio sono pubblicati due decreti del Ministero dell`Economia e delle Finanze, entrambi datati 19 maggio 2009, emanati in attuazione di quanto previsto dall`art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009, al fine di favorire la liquidità delle imprese anche attraverso il recupero di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per la fo

01/09/2009

Sulla G.U. di giovedì 9 luglio sono pubblicati due decreti del Ministero dell`Economia e delle Finanze, entrambi datati 19 maggio 2009, emanati in attuazione di quanto previsto dall`art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009, al fine di favorire la liquidità delle imprese anche attraverso il recupero di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per la fornitura di lavori, beni o servizi.
Il primo dei due decreti, stabilisce che la SACE S.p.a., a condizioni di mercato, può:
a) assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o altri intermediari finanziari autorizzati in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni di polizza.

Lo stesso Decreto affida alla stessa SACE S.p.A. il compito di definire le modalità operative di intervento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, del proprio statuto e delle proprie regole di governo, e tenendo comunque conto dell`esigenza di sostenere i crediti all`esportazione, finalità primaria della società.
Si ricorda che il citato art. 9 del D.L. 185 prevede una priorità di intervento a favore delle imprese che offrano contestualmente una riduzione dell'ammontare del credito originario, e che l'accordo quadro siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto-legge n. 185/2008, prevede, tra l'altro, che le banche individuino idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi.
Il secondo decreto dà attuazione al comma 3 bis dell`art. 9 del citato D.L. 185/08, con il quale si consente all`impresa creditrice, per il solo anno 2009 e solo in riferimento a crediti vantati nei confronti di regioni ed enti locali, di ottenere, previa istanza da inoltrare entro il prossimo 31 dicembre, la certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, al fine di poter cedere lo stesso con la formula del «pro soluto» a banche o ad altri intermediari finanziari autorizzati.
Al decreto sono allegati il modulo per l`istanza del creditore e quello per la certificazione del credito, che l`amministrazione interessata deve restituire al richiedente, in caso di esito positivo, entro venti giorni dall`istanza.
Nella certificazione le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento, in favore delle banche e degli intermediari finanziari, dell'importo certificato e le relative modalità.
Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice verifica la sussistenza di eventuali cartelle di pagamento rimaste inevase a carico del creditore e, se del caso, emette la predetta certificazione del credito al netto delle somme ancora dovute.

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